Fallimento - Rapporti pendenti (effetti del fallimento sui rapporti giuridici preesistenti)

La Redazione
20 Gennaio 2014

L'art. 72, comma 5, l. fall. va interpretato nel senso che le azioni di risoluzione quesite prima dell'apertura del concorso restano assegnate al giudice ordinario e sottoposte al rito del giudizio di cognizione, con opponibilità della sentenza alla massa (proprio in quanto già pendenti), anche quando il contraente voglia ottenere il risarcimento o le restituzioni, che però andranno sempre richieste nella verifica del passivo.

L'art. 72, comma 5, l. fall. va interpretato nel senso che le azioni di risoluzione quesite prima dell'apertura del concorso restano assegnate al giudice ordinario e sottoposte al rito del giudizio di cognizione, con opponibilità della sentenza alla massa (proprio in quanto già pendenti), anche quando il contraente voglia ottenere il risarcimento o le restituzioni, che però andranno sempre richieste nella verifica del passivo.

Nella specie, il Trib. ha chiarito la questione in ordine al sospetto che la norma citata comporti che l'azione di risoluzione ove non disgiunta dalle istanze patrimoniali soggiaccia al rito della verifica, dichiarando l'improcedibilità delle azioni di risarcimento e di restituzione indirizzate nei confronti della fallita e accogliendo la domanda, quindi procedibile, di risoluzione del contratto di trasferimento dell'immobile per inadempimento imputabile alla convenuta.

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