Ammessa nuova domanda di concordato successivamente al decorso del termine fissato per il deposito della documentazione

La Redazione
20 Gennaio 2014

Il decorrere del termine previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall, senza provvedere al deposito della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, nonché il differimento dell'udienza di comparizione del debitore non sono causa di pregiudizio delle ragioni creditorie.

Il decorrere del termine previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall, senza provvedere al deposito della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, nonché il differimento dell'udienza di comparizione del debitore non sono causa di pregiudizio delle ragioni creditorie.
È, pertanto, da ritenere ammissibile una nuova domanda di concordato preventivo, purché presentata prima che sia intervenuta alcuna pronuncia ex art. 15 l. fall., in quanto un divieto in senso contrario non è esplicitamente previsto da alcuno previsione normativa e non può essere ricavato nemmeno attraverso un'interpretazione analogica.

La domanda di concordato preventivo completa depositata oltre il termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall. è ammissibile, ancorché in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento.

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