Ammessa nuova domanda di concordato successivamente al decorso del termine fissato per il deposito della documentazione
20 Gennaio 2014
Il decorrere del termine previsto dall'art. 161, comma 6, l. fall, senza provvedere al deposito della documentazione richiesta ai fini dell'ammissione al concordato preventivo, nonché il differimento dell'udienza di comparizione del debitore non sono causa di pregiudizio delle ragioni creditorie. La domanda di concordato preventivo completa depositata oltre il termine assegnato ex art. 161, comma 6, l.fall. è ammissibile, ancorché in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di fallimento. |