Sospensione/scioglimento dei contratti pendenti in sede di domanda di ammissione al concordato preventivo

La Redazione
20 Gennaio 2014

Sussistono dubbi circa l'applicazione dell'art. 169 bis l. fall. ai concordati con riserva fino alla loro ammissione. In primo luogo, in quanto il testo di tale articolo non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l. fall.. Inoltre, vi è una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva, tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori, con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.

Sussistono dubbi circa l'applicazione dell'art. 169 bis l. fall. ai concordati con riserva fino alla loro ammissione. In primo luogo, in quanto il testo di tale articolo non fa alcun riferimento alle domande presentate ai sensi del sesto comma dell'art. 161 l. fall.. Inoltre, vi è una certa contraddizione tra gli effetti provvisori impliciti in una domanda di concordato con riserva, tesa a creare gli effetti protettivi per il patrimonio del debitore in attesa di formulare una adeguata proposta e un piano ai creditori, con la stabilità e definitività che determina una decisione sulla sorte dei contratti pendenti.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.