Atti in frode e revoca del concordato

La Redazione
28 Gennaio 2014

Gli atti in frode di cui all'art. 173 l. fall. non possono identificarsi in quelli di cui all'art. 64 ss l. fall, ma esigono che la condotta del debitore sia stata messa in atto al fine di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, ossia situazioni che, se conosciute, avrebbero comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state accertate dal commissario giudiziale in quanto prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori.

Gli atti in frode di cui all'art. 173 l. fall. non possono identificarsi in quelli di cui all'art. 64 ss l. fall, ma esigono che la condotta del debitore sia stata messa in atto al fine di occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, ossia situazioni che, se conosciute, avrebbero comportato una valutazione diversa e negativa della proposta e che siano state accertate dal commissario giudiziale in quanto prima ignorate dagli organi della procedura e dai creditori.

I comportamenti del debitore anteriori alla presentazione della domanda di concordato possono essere valutati ai fini della revoca dell'ammissione al concordato, ex art. 173 l. fall., se siano tali da pregiudicare un consenso informato dei creditori,

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