Concordato preventivo: il divieto di falcidia dell’Iva opera solo in presenza di transazione fiscale

La Redazione
28 Gennaio 2014

Il divieto di falcidia del credito Iva è previsto esclusivamente dall'art. 182-ter l. fall., che è norma eccezionale, insuscettibile tanto di applicazione analogica quanto di applicazione estensiva, in assenza di una eadem ratio. Tale divieto, pertanto, trova applicazione solo in caso di proposta concordataria contenente una transazione fiscale, che è sub-procedimento di natura facoltativa, e non opera nell'ambito della disciplina generale del concordato di cui all'art. 160 l. fall.

Il divieto di falcidia del credito Iva è previsto esclusivamente dall'art. 182-ter l. fall., che è norma eccezionale, insuscettibile tanto di applicazione analogica quanto di applicazione estensiva, in assenza di una eadem ratio. Tale divieto, pertanto, trova applicazione solo in caso di proposta concordataria contenente una transazione fiscale, che è sub-procedimento di natura facoltativa, e non opera nell'ambito della disciplina generale del concordato di cui all'art. 160 l. fall.

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