Concordato preventivo e impossibilità di soddisfare i creditori

La Redazione
28 Gennaio 2014

L'impossibilità di soddisfacimento dei creditori, anche solo in una percentuale minima, preclude qualsiasi altro tipo di valutazione in merito alla proposta di concordato preventivo, essendo impossibile il raggiungimento della causa concreta, ossia il superamento dello stato di crisi dell'imprenditore e il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

L'impossibilità di soddisfacimento dei creditori, anche solo in una percentuale minima, preclude qualsiasi altro tipo di valutazione in merito alla proposta di concordato preventivo, essendo impossibile il raggiungimento della causa concreta, ossia il superamento dello stato di crisi dell'imprenditore e il riconoscimento in favore dei creditori di una sia pur minimale consistenza del credito da essi vantato in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti.

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