Concordato: verifica dei presupposti, tempo di realizzazione del piano e diritto di voto dei creditori
28 Gennaio 2014
La valutazione del Giudice in merito alla proposta di concordato preventivo, in quanto espressa da un organo giurisdizionale, deve riguardare anche l'idoneità funzionale della proposta rispetto gli obiettivi concordatari. Il tempo di realizzazione del piano in sede di concordato preventivo deve essere valutato esclusivamente dal ceto creditorio, in quanto è un elemento ricompreso nella convenienza della proposta, fatta eccezione per il caso di una dilazione temporale non solo consistente ma priva di una qualsiasi progettualità economica del piano concordatario. È ammissibile l'esclusione dal voto, in sede di proposta di concordato preventivo, dei creditori muniti di prelazione nel solo caso in cui il piano preveda una moratoria sino ad un anno dall'omologazione per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno e ipoteca. Qualora vi siano dilazioni maggiori i creditori devono essere ammessi al voto per l'intero loro credito. Il termine, previsto dall'art. 180, comma 2, l. fall. non è da qualificarsi come perentorio e pertanto è ammissibile la costituzione anche oltre tale termine di dieci giorni, in quanto sono classificabili come perentori solo i termini processuali dichiarati tali dal legislatore e per il cui mancato rispetto sia correlata una sanzione. |