Inammissibilità della domanda di concordato con riserva per inosservanza degli adempimenti di cui all’art. 152 l. fall.

La Redazione
28 Gennaio 2014

La domanda con cui una società chiede l'ammissione al concordato preventivo con riserva, da depositarsi unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., deve essere stata preventivamente approvata e sottoscritta dagli organi societari a norma dell'art. 152 l. fall.

La domanda con cui una società chiede l'ammissione al concordato preventivo con riserva, da depositarsi unitamente ai bilanci degli ultimi tre esercizi ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall., deve essere stata preventivamente approvata e sottoscritta dagli organi societari a norma dell'art. 152 l. fall.
Le formalità previste dall'art. 152 l. fall. non sono tra quelle per cui è possibile usufruire dell'assegnazione di un termine ex art. 161, comma 5, con la conseguenza che in presenza di una domanda di concordato non iscritta nel registro delle imprese e di mancato deposito delle delibere assembleari di approvazione dei bilanci, la domanda di concordato non può essere accolta.

Rientra nella competenza del collegio, e pertanto non compete al giudice delegato, il provvedimento con il quale viene assegnato il termine per il deposito la proposta di concordato ex art. 161, comma 6, l. fall., nonché l'enunciazione degli obblighi informativi periodici a cui il debitore deve assolvere.

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