Piano concordatario contenente un apporto di terzo mediante vincolo di destinazione ex art. 2645-ter c.c.: inammissibilità

La Redazione
04 Febbraio 2014

Nel giudizio di omologa del concordato preventivo spetta al Tribunale il controllo sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario: tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione.

Nel giudizio di omologa del concordato preventivo spetta al Tribunale il controllo sulla “fattibilità giuridica” del piano concordatario: tale verifica si realizza (anche) esaminando gli atti coi quali gli apporti dei terzi sono messi a disposizione degli organi della procedura per la loro liquidazione.

L'art. 2645-ter c.c. non ha coniato una nuova tipologia negoziale, l' “atto di destinazione”; la disposizione è collocata tra le norme sulla pubblicità e, inoltre, mancano gli elementi per individuare la struttura di un simile negozio, la sua natura, la sua causa e i suoi effetti. Il vincolo di destinazione non può essere “autonomo”, bensì deve necessariamente collegarsi ad altra fattispecie negoziale (tipica o atipica).

Anche ipotizzando l'ammissibilità di un “negozio destinatorio puro”, gli interessi meritevoli di tutela devono essere esplicitati nell'atto pubblico di costituzione del vincolo, senza possibilità di ricercare la causa destinationis in altre fonti. L'interesse meritevole di tutela, poi, deve riferirsi al costituente dato che la limitazione della responsabilità patrimoniale ha effetti nel suo patrimonio e rispetto ai suoi creditori.

L'art. 2645-ter c.c. non riconosce la possibilità dell'auto-destinazione unilaterale (“vincolo di destinazione autoimposto o autodichiarato”): l'effetto destinatorio deve ricondursi ad un atto avente effetti traslativi.

La costituzione di un vincolo di destinazione in favore dell'impresa in concordato non attribuisce agli organi della procedura legittimazione a disporre dell'apporto del terzo.

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