Anche per le domande proposte prima della dichiarazione di fallimento vi è l’attrazione nel rito speciale

La Redazione
06 Febbraio 2014

È improcedibile la domanda di accertamento e risoluzione di un contratto di compravendita proposta con rito ordinario se la parte convenuta è sottoposta a procedura concorsuale, ciò in virtù del principio sancito dall'art. 24 l. fall. secondo il quale “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.”

È improcedibile la domanda di accertamento e risoluzione di un contratto di compravendita proposta con rito ordinario se la parte convenuta è sottoposta a procedura concorsuale, ciò in virtù del principio sancito dall'art. 24 l. fall. secondo il quale “il tribunale che ha dichiarato il fallimento è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.”

Pur essendo opponibile al curatore e alla massa dei creditori il diritto ad ottenere una pronuncia di scioglimento del contratto mediante risoluzione per inadempimento o l'accertamento della già avvenuta risoluzione di diritto, come diritto sorto anteriormente alla dichiarazione di fallimento, sia la domanda principale che quelle restitutorie e risarcitorie conseguenti ad essa devono essere proposte in ambito endofallimentare.

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