Preconcordato: autorizzazione per pagamenti di oneri contributivi e previdenziali e di compensi professionali

La Redazione
18 Febbraio 2014

In una procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., i crediti relativi a oneri contributivi e previdenziali, di cui il debitore ha chiesto l'autorizzazione al pagamento, sono prededucibili, indipendentemente dal momento in cui divengono esigibili, e vanno corrisposti integralmente e tempestivamente, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni che comporterebbero un aggravio per la procedura e i creditori.

In una procedura di concordato preventivo con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., i crediti relativi a oneri contributivi e previdenziali, di cui il debitore ha chiesto l'autorizzazione al pagamento, sono prededucibili, indipendentemente dal momento in cui divengono esigibili, e vanno corrisposti integralmente e tempestivamente, al fine di evitare l'applicazione di sanzioni che comporterebbero un aggravio per la procedura e i creditori.

I compensi correlati all'attività professionale di redazione della proposta concordataria e di elaborazione dei dati aziendali sono prededucibili, ex art. 111 l. fall., in quanto sorti in occasione e in funzione della procedura: pertanto il pagamento di detti compensi non si configura come adempimento di un debito anteriore al deposito della domanda di preconcordato e non necessita l'autorizzazione del tribunale, ex art. 161, comma 7, l. fall. Spetta all'organo giudiziario la valutazione circa la congruità e la non manifesta eccessività dei compensi richiesti.

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