Non è prededucibile il credito del subappaltatore della società appaltatrice fallita
26 Febbraio 2014
L'ente pubblico, che abbia un debito nei confronti di società appaltatrice fallita per opere da questa realizzate (anche per mezzo dei subappaltatori), deve adempiere le sue obbligazioni e pagare quanto dovuto alla procedura fallimentare, la quale poi provvederà a ripartire l'attivo fra i creditori nel rispetto della graduazione determinata dalla norme fallimentari e civilistiche. In base a una lettura coordinata dell'art. 111 l. fall. e dell'art. 118, commi 3 e 3-bis, Codice degli appalti (come modificato dal c.d. decreto Destinazione Italia, d.l. n. 145/2013, conv. in l. n. 9/2014) non può essere riconosciuta la prededuzione al credito del subappaltatore, mancando il requisito della funzionalità o dell'occasionalità con le procedure concorsuali: il meccanismo di cui all'art. 118 cod. app.,presupponendo l'esistenza di un contratto ancora in corso di esecuzione che deve essere portato a termine, ha ragione d'essere solo in caso di continuità nei rapporti tra stazione appaltante ed affidatario, mentre in caso di fallimento di quest'ultimo, il contratto con la stazione appaltante si scioglie ipso iure. |