Concordato liquidatorio con assuntore e deposito delle somme necessarie per la procedura ex art. 163 l. fall.

La Redazione
04 Marzo 2014

In una proposta di concordato preventivo liquidatorio con assuntore, il deposito delle somme di cui all'art. 163 l. fall. deve consistere in una percentuale delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura fino all'omologa: va calcolato come percentuale della sommatoria di diverse voci (somme per Imu e altri tributi, compensi per collegio sindacale e altri organi) e non sulla base di una previsione dell'ammontare dei compensi per il solo commissario giudiziale.

In una proposta di concordato preventivo liquidatorio con assuntore, il deposito delle somme di cui all'art. 163 l. fall. deve consistere in una percentuale delle somme necessarie per lo svolgimento della procedura fino all'omologa: va calcolato come percentuale della sommatoria di diverse voci (somme per Imu e altri tributi, compensi per collegio sindacale e altri organi) e non sulla base di una previsione dell'ammontare dei compensi per il solo commissario giudiziale.

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