Fallimento: partecipazione al riparto dei creditori ammessi tardivamente e accertamento della non imputabilità del ritardo
05 Marzo 2014
L'art. 112 l. fall., in deroga al principio generale per cui i creditori chirografari ammessi tardivamente possono concorrere solo alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione, consente a tali soggetti di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni, ma tale deroga è subordinata all'accertamento giudiziale, da svolgersi in concreto, della natura incolpevole del ritardo nella presentazione dell'istanza di ammissione al passivo. L'istanza di ammissione al passivo, ex art. 71 l. fall., da parte del creditore sottoposto ad azione revocatoria, non configura ex se un'ipotesi di accertamento legale della non imputabilità del ritardo: il beneficio di cui all'art. 112 l. fall. rimane subordinato, anche in tal caso, all'accertamento in concreto della non imputabilità del ritardo, la cui prova incombe sul creditore. |