Inapplicabilità dell’art. 169-bis l. fall., sullo scioglimento o sospensione dei contratti pendenti, nella fase preconcordataria

La Redazione
05 Marzo 2014

L'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, ex art. 169-bis l. fall., non può essere concessa nella fase preconcordataria, considerato che la mancanza di un piano compiutamente articolato, in tale fase, non consente un'adeguata valutazione del tribunale.

L'autorizzazione allo scioglimento o alla sospensione dei contratti in corso d'esecuzione, ex art. 169-bis l. fall., non può essere concessa nella fase preconcordataria, considerato che la mancanza di un piano compiutamente articolato, in tale fase, non consente un'adeguata valutazione del tribunale.
Parimenti, l'irreversibilità degli effetti che tale autorizzazione produrrebbe sul piano contrattuale, con gravi conseguenze sui diritti della controparte, mal si concilia con l'ampia incertezza in chiave prognostica sull'esito della proposta concordataria.

L'incompatibilità dell'art. 169-bis l. fall. con la fase del preconcordato discende anche dalla precarietà che riguarda la scelta della procedura da parte del debitore, attesa la facoltà legislativamente prevista di deviare dalla procedura preconcordataria, depositando alla scadenza del termine concesso una domanda per l'omologa di accordi ex art. 182-bis: lo scioglimento o la sospensione dei contratti sarebbe possibile solo nell'ambito di una procedura strettamente concorsuale, e non anche nell'ambito di un procedimento fondato su presupposti pattizi.

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