Inesistenza di un vincolo di pregiudizialità tra concordato e fallimento e coordinamento tra le procedure

La Redazione
10 Marzo 2014

La legge fallimentare non prevede alcun vincolo di pregiudizialità tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, pertanto non è suscettibile di revoca per motivi di natura procedurale la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo che il concordato si è chiuso a seguito di rinuncia del debitore istante, anche senza espressa definizione da parte del tribunale ex art. 173 l. fall.

La legge fallimentare non prevede alcun vincolo di pregiudizialità tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, pertanto non è suscettibile di revoca per motivi di natura procedurale la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo che il concordato si è chiuso a seguito di rinuncia del debitore istante, anche senza espressa definizione da parte del tribunale ex art. 173 l. fall.

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