Inesistenza di un vincolo di pregiudizialità tra concordato e fallimento e coordinamento tra le procedure
10 Marzo 2014
La legge fallimentare non prevede alcun vincolo di pregiudizialità tra le procedure di concordato preventivo e di fallimento, pertanto non è suscettibile di revoca per motivi di natura procedurale la sentenza dichiarativa di fallimento pronunciata dopo che il concordato si è chiuso a seguito di rinuncia del debitore istante, anche senza espressa definizione da parte del tribunale ex art. 173 l. fall. |