Contratti di vendita, fallimento dell’acquirente e competenza internazionale: le azioni del curatore sono strettamente connesse alla procedura fallimentare

La Redazione
17 Marzo 2014

In una causa avente ad oggetto un contratto di vendita con riserva da cui la curatela fallimentare dell'acquirente abbia deciso di sciogliersi, ex art. 72 l. fall., e dove la controparte sia una società avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, la competenza a decidere sulla domanda, formulata dalla curatela, di restituzione delle rate versate dall'acquirente e sull'accertamento dell'ammontare dell'equo compenso in favore del venditore, è in capo ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'insolvenza (Reg. CE n. 1346/2000).

In una causa avente ad oggetto un contratto di vendita con riserva da cui la curatela fallimentare dell'acquirente abbia deciso di sciogliersi, ex art. 72 l. fall., e dove la controparte sia una società avente sede in un altro Stato dell'Unione Europea, la competenza a decidere sulla domanda, formulata dalla curatela, di restituzione delle rate versate dall'acquirente e sull'accertamento dell'ammontare dell'equo compenso in favore del venditore, è in capo ai giudici dello Stato membro nel cui territorio è situato il centro degli interessi principali del debitore, secondo quanto stabilito dal Regolamento sull'insolvenza (Reg. CE n. 1346/2000).

Le azioni esercitate dal curatore fallimentare, aventi ad oggetto la determinazione giudiziale dell'equo compenso spettante al venditore e la restituzione alla procedura delle rate versate dall'acquirente, nell'ambito di un contratto di compravendita da cui il curatore si è sciolto a seguito del fallimento dell'acquirente, devono considerarsi strettamente connesse alla procedura fallimentare, in quanto aventi un legame diretto con l'insolvenza del debitore: la competenza a decidere su tali domande va determinata avuto riguardo alle regole dettate dal Regolamento Ce n. 1346/2000 sull'insolvenza internazionale, e non ex Regolamento CE n. 44/2001 sulla competenza civile e commerciale.

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