Preconcordato e necessaria specificazione nella proposta della natura liquidatoria o in continuità aziendale

La Redazione
18 Marzo 2014

Il debitore che depositi una domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., è tenuto a specificare chiaramente l'oggetto della proposta e le previsioni del piano ad esso sotteso, e a indicare se il concordato avrà natura liquidatoria ovvero in continuità.

Il debitore che depositi una domanda di concordato con riserva, ex art. 161, comma 6, l. fall., è tenuto a specificare chiaramente l'oggetto della proposta e le previsioni del piano ad esso sotteso, e a indicare se il concordato avrà natura liquidatoria ovvero in continuità.

Non è consentita una commistione tra concordato in continuità in senso tecnico e concordato liquidatorio, atteso anche il diverso contenuto che deve possedere, nelle due ipotesi, la relazione attestatrice. In caso di concordato con continuità, infatti, l'art. 186-bis, comma 2, l. fall. chiede al professionista di attestare che la prosecuzione dell'attività imprenditoriale consentirà di soddisfare i creditori in misura maggiore di quella che potrebbero conseguire in caso di liquidazione.

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