Responsabilità degli amministratori di società fallita e azione del curatore ex art. 146 l. fall.

La Redazione
19 Marzo 2014

L'azione del curatore, che agisca contro gli amministratori societari ex art. 146 l. fall., è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., la quale comincia a decorrere non dal momento della commissione dei fatti integranti la responsabilità, ma da quello in cui risulti che il patrimonio sociale non è sufficiente al soddisfacimento dei creditori.

L'azione del curatore, che agisca contro gli amministratori societari ex art. 146 l. fall., è soggetta alla prescrizione quinquennale di cui all'art. 2949 c.c., la quale comincia a decorrere non dal momento della commissione dei fatti integranti la responsabilità, ma da quello in cui risulti che il patrimonio sociale non è sufficiente al soddisfacimento dei creditori. Tale momento non coincide con la data di pronuncia del fallimento: poiché il dies a quo del termine di prescrizione è legato alla percezione da parte dei terzi dell'insufficienza patrimoniale, può essere collocato in momenti differenti, alla stregua delle concrete emergenze processuali, fermo restando che l'onere di provare quando l'insufficienza patrimoniale si è manifestata incombe sull'amministratore.

La responsabilità degli amministratori societari è collegata esclusivamente alla violazione degli obblighi giuridici ai quali sono sottoposti nella loro qualità di gestori del patrimonio sociale: di conseguenza non può ad essi imputarsi di avere compiuto scelte inopportune dal punto di vista economico, nè è possibile sindacare i criteri di convenienza concretamente adottati. Ciò che assume rilevanza, ai fini dell'affermazione della loro responsabilità, non è, quindi, la decisione di compiere o meno uno specifico atto di gestione, bensì l'avere trascurato di adottare le cautele, di operare le verifiche o di assumere le informazioni normalmente richieste, in violazione dei criteri di prudenza, oculatezza e diligenza prescritti dalla legge.

Integra violazione di uno specifico dovere incombente sull'amministratore societario, fonte di responsabilità risarcitoria, l'avere continuato ad operare, mediante lo svolgimento di nuovi affari, a fronte del verificarsi della causa di scioglimento prevista dall'art. 2484, comma 1, n. 4 c.c.

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