Limiti al reclamo avverso l’inerzia dei commissari giudiziali nel concordato

La Redazione
24 Marzo 2014

È da escludersi la sussistenza di un dovere giuridico in capo ai commissari giudiziali, idoneo a configurare una condotta omissiva reclamabile ex art. 36 l. fall., nel caso in cui risulti pendente una controversia promossa dal debitore della società in concordato al fine di contestare l'esistenza e l'ammontare del proprio debito, nonché in conseguenza dell'esperimento, da parte del debitore concordatario, di una procedura esecutiva intrapresa sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo, non ancora passato in giudicato, per il recupero coattivo del credito.

È da escludersi la sussistenza di un dovere giuridico in capo ai commissari giudiziali, idoneo a configurare una condotta omissiva reclamabile ex art. 36 l. fall., nel caso in cui risulti pendente una controversia promossa dal debitore della società in concordato al fine di contestare l'esistenza e l'ammontare del proprio debito, nonché in conseguenza dell'esperimento, da parte del debitore concordatario, di una procedura esecutiva intrapresa sulla base di un titolo provvisoriamente esecutivo, non ancora passato in giudicato, per il recupero coattivo del credito.
L'esclusione di un tale dovere giuridico deriva dalla piena capacità processuale del debitore concordatario per le controversie che attengono al suo patrimonio, secondo quanto stabilito dall'art. 167 l. fall.: “durante la procedura di concordato, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa”, il quale fa eccezione per i soli atti di straordinari amministrazione (art. 167, comma 2, l. fall.).

Con riferimento agli atti che il debitore compie durante la procedura di concordato preventivo, in capo ai Commissari Giudiziali sussiste una mera funzione di vigilanza, la quale non può consistere in un potere di veto sugli atti di ordinaria amministrazione o nell'impartire istruzioni vincolanti sul compimento di tali atti da parte del debitore. I Commissari Giudiziali hanno però l'obbligo di denuncia al Tribunale di qualunque atto vietato ovvero non autorizzato che il debitore compia, secondo quanto stabilito dall'art. 173 l. fall.

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