Limiti alla sindacabilità del Tribunale sulla fattibilità del concordato: proposta impraticabile per causa non realizzabile e tempi di durata irragionevoli

La Redazione
27 Marzo 2014

Nell'ambito di una proposta concordataria, rientra nei poteri del Tribunale l'accertamento dell'effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura: tale controllo si concretizza nella verifica della coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate ovvero nell'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta.

Nell'ambito di una proposta concordataria, rientra nei poteri del Tribunale l'accertamento dell'effettiva idoneità della proposta ad assicurare il soddisfacimento della causa della procedura: tale controllo si concretizza nella verifica della coerenza complessiva delle conclusioni finali prospettate ovvero nell'impossibilità giuridica di dare esecuzione alla proposta.

È' impraticabile, e pertanto priva del necessario requisito della fattibilità giuridica, una proposta concordataria che presenti una contraddittorietà intrinseca dei meccanismi e degli strumenti prescelti per il perseguimento dello scopo satisfattorio.
Ricade altresì nel controllo di legalità del Tribunale, in ordine al giudizio di fattibilità del concordato, la ragionevolezza dei tempi di svolgimento e di soddisfazione dei creditori prospettati nella proposta.

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