Ammissione al passivo dell’agente di riscossione sulla base del ruolo e contestazioni del credito tributario

La Redazione
31 Marzo 2014

L'agente della riscossione può chiedere l'ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento.

L'agente della riscossione può chiedere l'ammissione al passivo del fallimento sulla base del ruolo, non occorrendo la previa notificazione della cartella di pagamento.

Il giudice delegato è privo di giurisdizione sulle contestazioni del credito tributario, anche quando è eccepita dal curatore la decadenza prevista dall'art. 25 D.P.R. 602/1973.
Perciò, il giudice delegato è tenuto in ogni caso ad ammettere l'agente della riscossione al passivo fallimentare, seppure con la riserva di cui all'art. 88 D.P.R. 602/1973; le contestazioni del curatore fallimentare devono essere tempestivamente dedotte in un giudizio innanzi al giudice tributario.

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