Fallibilità delle società in house
01 Aprile 2014
Con riferimento alle società c.d. in house, per stabilire quale disciplina sia loro applicabile e pertanto definire se siano assoggettabili o meno alle procedure concorsuali occorre attenersi ad un approccio di tipo funzionale: si applicheranno le norme di diritto pubblico qualora espressamente previste, e quelle di diritto privato, in assenza di diverse disposizioni, qualora non vi sia alcuna ragione per derogarvi a tutela di interessi protetti. In particolare, l'applicabilità dell'art. 1 l. fall. alle società a partecipazione pubblica non deve ritenersi esclusa, trattandosi di una norma garante di una determinata funzione e di conseguenza suscettibile di applicazione analogica anche alle società per azioni aventi rilievo pubblicistico. Le società di capitali con partecipazione pubblica non mutano la loro natura di soggetto di diritto privato solo in ragione del fatto che lo Stato o altri enti pubblici ne posseggano, in tutto o in parte, le azioni: la natura del rapporto funzionale con l'ente proprietario non si riflette sulla disciplina normativa applicabile all'organizzazione societaria, che rimane, quindi, quella privatistica e pertanto, anche quella concorsuale.
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