Concordato: pagamento di oneri in prededuzione nella fase post omologa e mancata indicazione di poste passive
11 Aprile 2014
Con l'omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni si crea un vincolo di destinazione sui beni, per cui nulla di quanto ricavato dalla liquidazione potrà essere utilizzato per soddisfare soggetti le cui pretese creditorie siano sorte in un momento successivo rispetto all'omologazione, ad eccezione dei creditori per spese di giustizia, nonché dei creditori rispetto ai quali sia già stata indicata nel piano una previsione di spesa in loro favore. Qualsiasi spesa non indicata nel piano, infatti, non può essere ritenuta legittima se compiuta in una fase successiva all'omologazione in quanto tale spesa non sarebbe stata sottoposta al voto del ceto creditorio, condizione inderogabile per la liceità dell'atto. La valutazione da parte degli organi della procedura che ritenga l'attivo concordatario inferiore rispetto a quanto indicato nel piano non pregiudica automaticamente la fattibilità giuridica del piano. Questa viene meno in ipotesi in cui vi sia un'effettiva divergenza di valutazioni causata da circostanze obiettive, quali una diversa consistenza del patrimonio, che causi quindi un'effettiva possibilità di realizzazione del piano. La mancata indicazione di voci passive nella domanda di concordato preventivo non integra alcuna fattispecie di cui all'art. 173 l. fall. e pertanto non legittima l'apertura di un procedimento del Tribunale in tal senso. |