Contratti pendenti e fattibilità della proposta concordataria

La Redazione
14 Aprile 2014

La prosecuzione o lo scioglimento di un contratto pendente ex art. 169-bis l. fall., pur non costituendo un elemento della proposta concordataria e del piano sottoposti e subordinati al voto dei creditori, costituiscono comunque una scelta che ha ricadute sul trattamento dei crediti e, quindi, incide sulla fattibilità del piano. Pertanto il debitore deve prendere una posizione sulle sorti dei contratti in corso già nel momento in cui struttura la proposta concordataria.

La prosecuzione o lo scioglimento di un contratto pendente ex art. 169-bis l. fall., pur non costituendo un elemento della proposta concordataria e del piano sottoposti e subordinati al voto dei creditori, costituiscono comunque una scelta che ha ricadute sul trattamento dei crediti e, quindi, incide sulla fattibilità del piano. Pertanto il debitore deve prendere una posizione sulle sorti dei contratti in corso già nel momento in cui struttura la proposta concordataria.

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