Reclamo avverso la revoca del concordato in continuità e dichiarazione di fallimento: fattibilità, attestazione, atti in frode
17 Aprile 2014
Laddove il debitore proponga un concordato preventivo omettendo volontariamente di fornire elementi informativi rilevanti per i creditori, deve procedersi alla revoca, ex art. 173 l. fall., senza possibilità di emendare ex post tale comportamento fraudolento.
Sono atti in frode, rilevanti ai fini della revoca del concordato ex art. 173 l. fall., quei comportamenti, accertati dal commissario giudiziale e dunque non contabilizzati o non correttamente evidenziati nella proposta, consistenti in omissioni di informazioni rilevanti, tali da incidere sulla valutazione dei creditori, nel senso di trarli in inganno e di privarli degli elementi essenziali ai fini della valutazione sull'effettiva situazione economica della società, nonché circa la convenienza della proposta.
Fermo restando che gli atti di frode di cui all'art. 173 devono essere frutto di una scoperta successiva all'istanza di concordato, poiché deve trattarsi di situazioni accertate dal commissario giudiziale e in precedenza ignorate dagli organi della procedura o dai creditori, la revoca del concordato può avvenire anche sulla scorta di una “rivisitazione negativa” circa le stesse situazioni già delibate in termini favorevoli in una fase precedente della procedura. Ciò in considerazione della “persistenza” nel potere di controllo affidato al tribunale.
L'incidenza variabile del controllo del tribunale va commisurata alla funzione propria di ciascuna procedura, in caso di più proposte concordatarie successive, riguardo sia la fattibilità giuridica della singola proposta, sia la valutazione dell'effettiva idoneità di quest'ultima al concreto soddisfacimento della relativa causa concreta. Le verifiche affidate al giudice devono avvenire in coerenza con il modello di volta in volta fatto valere dal proponente, quale tipologia di concordato.
La relazione con la quale il professionista deve attestare la fattibilità del piano e la veridicità dei dati aziendali assume una particolare impronta quando il concordato è in continuità aziendale: in tale ipotesi, infatti, l'attestazione di fattibilità deve estendersi al contenuto di un piano comprendente l'indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività e alla funzionalità di tale prosecuzione al miglior soddisfacimento dei creditori, rispetto all'alternativa liquidatoria.
Il meccanismo del reclamo, ex art. 18 l. fall., avverso la sentenza di fallimento presenta una natura mista ed è caratterizzato da un effetto devolutivo pieno: nulla preclude di dedurre per la priva volta in quella sede una circostanza sostanziale, una posizione di diritto un'eccezione op una prova mai prospettata prima, e nulla osta a reiterare gli argomenti già sollevati in primo grado ma ritenuti assorbiti o comunque non affrontati nella sentenza di fallimento. Di converso, la Corte d'appello adita ex art. 18 non può occuparsi ex officio di un aspetto già affrontato, in mancanza di un'apposita doglianza della parte interessata. |