Sovraindebitamento colpevole: revoca dell’omologa del piano del consumatore e giudizio di meritevolezza

La Redazione
29 Aprile 2014

L'omologa del piano del consumatore è condizionata, ex art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012, all'esclusione da parte del giudice di due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire un effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

L'omologa del piano del consumatore è condizionata, ex art. 12-bis, comma 3, l. n. 3/2012, all'esclusione da parte del giudice di due circostanze, anche alternativamente idonee a sortire un effetto paralizzante: che il consumatore abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che abbia colposamente determinato il sovraindebitamento.

La valutazione dell'assenza di tali condizioni ostative è presupposto dell'omologa, ma non anche dell'ammissibilità della procedura. Il requisito della meritevolezza viene posto, pertanto, nella disponibilità dei creditori, i quali possono richiedere il giudizio valutativo del giudice in sede di omologa del piano.

Sullo stesso argomento leggi anche:
Tribunale di Pistoia - 27 dicembre 2013

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