Decreto di non luogo all’accertamento del passivo per insufficienza dell’attivo e intervento del Fondo di Garanzia

La Redazione
08 Maggio 2014

L'art. 102, comma 1, l. fall., che consente al tribunale di disporre, con decreto motivato, il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo per crediti concorsuali, se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, risponde all'interesse complessivo e generale di evitare l'inutile prosecuzione della procedura in caso di insussistenza dell'attivo.

L'art. 102, comma 1, l. fall., che consente al tribunale di disporre, con decreto motivato, il non farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo per crediti concorsuali, se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori, risponde all'interesse complessivo e generale di evitare l'inutile prosecuzione della procedura in caso di insussistenza dell'attivo.


Anche qualora vi siano crediti relativi al TFR, rispetto ai quali potrebbe operare l'intervento del Fondo di Garanzia ex art. 2 l. n. 297/1982, l'applicazione dell'art. 102 l. fall. risulta compatibile con i principi costituzionali: in questi casi, infatti, l'accertamento del credito in sede fallimentare non rappresenta l'unica opzione prospettabile.

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