Concordato in continuità, durata del piano e controllo di fattibilità del tribunale
19 Maggio 2014
Al Tribunale è rimesso unicamente il sindacato in ordine alla fattibilità giuridica del concordato; il giudizio di fattibilità economica, di carattere prognostico con margini di opinabilità e possibilità di errore, che si traducono in un fattore di rischio per gli interessati, è invece rimesso ai creditori. Sotto il profilo della fattibilità giuridica, il controllo del Tribunale va effettuato in termini di ragionevolezza del rischio assunto e probabilità di successo, non di certezza del risultato; il Tribunale è comunque chiamato a valutare l'adeguatezza del piano, che deve essere analitico e fondarsi su dati veritieri ed ipotesi prevedibili sulla base delle circostanze al momento esistenti. Non può essere rimesso alla maggioranza dei creditori, con pregiudizio dei dissenzienti, il rischio di fattibilità di un piano i cui margini di opinabilità e di errore siano talmente ampi da inficiarne la ragionevole tenuta e la probabilità di successo. Non è corretto fissare in linea generale un termine di durata oltre il quale ritenere sempre il piano non più attendibile e viziato da margini di rischio così elevati da renderlo inadeguato. Se il piano prevede la continuazione dell'attività aziendale con cessione di un unico bene non strategico, può non essere nominato il liquidatore. Allo scopo di tutelare i creditori, si ritiene che in tal caso l'attività sia costantemente monitorata dai commissari giudiziali, prevedendo specifici obblighi informativi in capo alla società. |