Inefficacia della rinuncia al preconcordato da parte del debitore

La Redazione
19 Maggio 2014

Deve considerarsi inammissibile, e priva di efficacia, la rinuncia alla procedura di concordato con riserva, presentata dal debitore con istanza a ridosso della scadenza del termine di proroga assegnato dal Tribunale, perchè con la rinuncia il debitore realizzerebbe l'effetto di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osta alla presentazione di nuova domanda di preconcordato, ex art. 161, comma 9, l. fall.

Deve considerarsi inammissibile, e priva di efficacia, la rinuncia alla procedura di concordato con riserva, presentata dal debitore con istanza a ridosso della scadenza del termine di proroga assegnato dal Tribunale, perchè con la rinuncia il debitore realizzerebbe l'effetto di evitare una pronuncia che, nei due anni successivi, osta alla presentazione di nuova domanda di preconcordato, ex art. 161, comma 9, l. fall.

Da una lettura sistematica delle norme in tema di concordato con riserva emerge che l'intera procedura è sottratta all'esclusiva disponibilità delle parti: l'art. 161, comma 6, l. fall., nel richiamare l'art. 162, commi 2 e 3 l. fall., prevede, a pena di inammissibilità, il deposito, nel termine assegnato dal giudice, della proposta, del piano e dell'ulteriore documentazione, e non è possibile ipotizzare una rinuncia del debitore in prossimità di tale termine.

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