Competenza del tribunale fallimentare in merito all’azione di risoluzione del contratto di vendita già iniziata

La Redazione
03 Giugno 2014

Un'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per simulazione iniziata un anno prima rispetto alla data di dichiarazione di fallimento rientra nella competenza del Tribunale fallimentare, in quanto non deve applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 24 l. fall. la quale ne escluderebbe la competenza poiché considera le sole azioni “che derivano dal fallimento”, ma deve esser applicata la disciplina contenuta nell'art. 52 l. fall. la quale sancisce, invece, il principio di esclusività della procedura di verificazione dello stato passivo e dunque è coerente con il rispetto della par condicio creditorum.

Un'azione di risoluzione di un contratto di compravendita per simulazione iniziata un anno prima rispetto alla data di dichiarazione di fallimento rientra nella competenza del Tribunale fallimentare, in quanto non deve applicarsi la disciplina contenuta nell'art. 24 l. fall. la quale ne escluderebbe la competenza poiché considera le sole azioni “che derivano dal fallimento”, ma deve esser applicata la disciplina contenuta nell'art. 52 l. fall. la quale sancisce, invece, il principio di esclusività della procedura di verificazione dello stato passivo e dunque è coerente con il rispetto della par condicio creditorum.

Considerato il principio di esclusività del giudizio di verifica dello stato passivo, fissato dall'art. 52 l. fall., nel caso in cui nel corso di un processo avente ad oggetto una domanda di nullità, annullamento o risoluzione di un contratto, e la domanda accessoria di ripetizione dell'indebito, sia pronunciata sentenza dichiarativa del fallimento del convenuto, tutte le istanze relative ai fatti costitutivi del diritto di credito da far valere verso la massa dei creditori, sono sottoposte alla cognizione del giudice delegato, ex artt. 93 ss. l. fall.

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