Risoluzione di un concordato con conversione del credito in capitale di rischio

La Redazione
03 Giugno 2014

Qualora il concordato preventivo - omologato ma successivamente risolto - preveda la conversione di una parte del credito chirografario in “capitale di rischio” della debitrice, la risoluzione ex art. 186 l. fall. spiega i soli effetti retroattivi che appaiono compatibili con la situazione derivante dalla riorganizzazione concordataria.

Qualora il concordato preventivo - omologato ma successivamente risolto - preveda la conversione di una parte del credito chirografario in “capitale di rischio” della debitrice, la risoluzione ex art. 186 l. fall. spiega i soli effetti retroattivi che appaiono compatibili con la situazione derivante dalla riorganizzazione concordataria.
Pertanto, l'attribuzione (conforme al piano) ai propri creditori, da parte della società in concordato, di partecipazioni societarie costituisce “prestazione in luogo dell'adempimento” (datio in solutum ai sensi dell'art. 1197 c.c.) che estingue, con efficacia satisfattiva, l'originaria obbligazione concorsuale così come ristrutturata; conseguentemente, il creditore chirografario non può essere ammesso al passivo del sopravvenuto fallimento per l'intero ammontare del suo credito originario, ma solo per la parte non convertita in capitale di rischio.

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