Concordato e divieto di pagamento dei crediti anteriori: regolarità contributiva anche in assenza del rilascio del Durc

La Redazione
09 Giugno 2014

Ai fini dell'attestazione da parte degli Istituti Previdenziali (DURC) la regolarità sussiste anche in caso di “sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” dovendosi attribuire tale effetto al sistema normativo costituito dagli artt. 167, 168 e 184 l. fall. Sarebbe in contrasto con tale divieto il pagamento effettuato dai creditori della società sottoposta a concordato preventivo in favore degli Enti Previdenziali in forza dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, poiché in tal caso gli Enti sarebbero soddisfatti fuori dal concorso dei creditori.

Ai fini dell'attestazione da parte degli Istituti Previdenziali (DURC) la regolarità sussiste anche in caso di “sospensioni dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” dovendosi attribuire tale effetto al sistema normativo costituito dagli artt. 167, 168 e 184 l. fall. Sarebbe in contrasto con tale divieto il pagamento effettuato dai creditori della società sottoposta a concordato preventivo in favore degli Enti Previdenziali in forza dell'art. 4 comma 2 del D.P.R. 207/2010, poiché in tal caso gli Enti sarebbero soddisfatti fuori dal concorso dei creditori.

Il divieto di effettuare pagamenti di crediti anteriori alla presentazione della domanda di concordato preventivo, ex art. 168 l. fall., rientra nelle ipotesi di “sospensione dei pagamenti a seguito di disposizioni legislative” di cui all'art. 5, comma 2, lett. b) D.M. n. 279/2007. In tali ipotesi sussiste, pertanto, la regolarità contributiva anche in mancanza di rilascio del DURC da parte degli enti previdenziali.

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