Inammissibilità del preconcordato per pagamenti non autorizzati di debiti pregressi

La Redazione
10 Giugno 2014

Il pagamento non autorizzato di debiti pregressi, dopo il deposito del ricorso per concordato in bianco, non è consentito, in quanto lesivo della par condicio creditorum e comporta, in base al combinato disposto degli artt. 161, comma 8, 162, commi 2 e 3, e 173 l. fall., l'improcedibilità della domanda.

Il pagamento non autorizzato di debiti pregressi, dopo il deposito del ricorso per concordato in bianco, non è consentito, in quanto lesivo della par condicio creditorum e comporta, in base al combinato disposto degli artt. 161, comma 8, 162, commi 2 e 3, e 173 l. fall., l'improcedibilità della domanda.

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Tribunale di Roma, 4 giugno 2014

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