Inammissibilità del preconcordato per pagamenti non autorizzati di debiti pregressi
10 Giugno 2014
Il pagamento non autorizzato di debiti pregressi, dopo il deposito del ricorso per concordato in bianco, non è consentito, in quanto lesivo della par condicio creditorum e comporta, in base al combinato disposto degli artt. 161, comma 8, 162, commi 2 e 3, e 173 l. fall., l'improcedibilità della domanda.
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