Autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato: valutazione del giudice

La Redazione
10 Giugno 2014

In merito all'autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti in sede concordataria, ex art. 169-bis l. fall., il Giudice può rigettare l'istanza solo nel caso in cui vi siano ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria, ma non può esprimersi circa la sua convenienza per i creditori, altrimenti vi sarebbe un giudizio sull'opportunità economica e meritevolezza sulla proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, riconosciuto dalle Sezioni Unite come limite al giudizio del Tribunale.

In merito all'autorizzazione allo scioglimento dei contratti pendenti in sede concordataria, ex art. 169-bis l. fall., il Giudice può rigettare l'istanza solo nel caso in cui vi siano ragioni connesse all'incongruenza con la proposta concordataria, ma non può esprimersi circa la sua convenienza per i creditori, altrimenti vi sarebbe un giudizio sull'opportunità economica e meritevolezza sulla proposta stessa, che esula dal sindacato sulla causa concreta, riconosciuto dalle Sezioni Unite come limite al giudizio del Tribunale.

Lo scioglimento del contratto individua una categoria volutamente diversa dalla risoluzione, per una causa giuridica non tipizzata dal legislatore codicistico, ovvero la preminenza dell'interesse di una parte contrattuale sull'altra attribuita dall'ordinamento per ragioni di favor a chi ricorre al concordato preventivo per risolvere lo stato di crisi o di insolvenza.

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