Concordato preventivo, scioglimento dei contratti pendenti e necessità del contraddittorio

La Redazione
11 Giugno 2014

Il procedimento che conduce alla decisione sull'autorizzazione del tribunale allo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, ex art. 169-bis l. fall. è idoneo, pur avendo natura di volontaria giurisdizione, ad incidere sul diritto soggettivo potenzialmente contrapposto del contraente in bonis, la cui presenza appare, quindi, necessaria.

Il procedimento che conduce alla decisione sull'autorizzazione del tribunale allo scioglimento dei contratti pendenti nel concordato preventivo, ex art. 169-bis l. fall. è idoneo, pur avendo natura di volontaria giurisdizione, ad incidere sul diritto soggettivo potenzialmente contrapposto del contraente in bonis, la cui presenza appare, quindi, necessaria.

L'instaurazione di un contraddittorio con il terzo contraente, nel procedimento di cui all'art. 169-bis l. fall., in tema di scioglimento dei contratti in corso di esecuzione nel concordato preventivo, anche con riserva, è imprescindibile, in quanto condizione dell'adozione, da parte del tribunale, di una decisione che, per essere il risultato dell'apporto conoscitivo e argomentativo di tutte le parti coinvolte, possa risultare tendenzialmente “giusta”. Il contraddittorio non può essere attuato soltanto in fase di gravame, perché ciò comprometterebbe i diritti del contraente in bonis.

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