Sospensione di contratti pendenti anche nella fase di concordato con riserva

La Redazione
12 Giugno 2014

Anche nella fase di concordato in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., può essere concessa la sospensione di contratti pendenti, al fine di evitare che gli istituti bancari interessati pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che confluiscono sui conti correnti di riferimento, così ledendo la par condicio creditorum.

Anche nella fase di concordato in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., può essere concessa la sospensione di contratti pendenti, al fine di evitare che gli istituti bancari interessati pongano in compensazione i propri crediti verso la ricorrente con le somme che confluiscono sui conti correnti di riferimento, così ledendo la par condicio creditorum.

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