Preconcordato e contratti di leasing pendenti: autorizzazione alla sospensione a decorrenza posticipata

La Redazione
04 Agosto 2014

Qualora in un contratto di affitto d'azienda, stipulato dal debitore in preconcordato, l'affittuario non intenda coltivare dei contratti di leasing pendenti, con la conseguenza che alla scadenza del termine pattuito tra le parti i canoni tornerebbero a gravare sul debitore, con pregiudizio per i creditori, può essere autorizzata la sospensione di tali contratti, ex art. 161, comma 7, l. fall., con decorrenza posticipata alla scadenza del citato termine.

Qualora in un contratto di affitto d'azienda, stipulato dal debitore in preconcordato, l'affittuario non intenda coltivare dei contratti di leasing pendenti, con la conseguenza che alla scadenza del termine pattuito tra le parti i canoni tornerebbero a gravare sul debitore, con pregiudizio per i creditori, può essere autorizzata la sospensione di tali contratti, ex art. 161, comma 7, l. fall., con decorrenza posticipata alla scadenza del citato termine.

La richiesta di scioglimento di contratti di leasing pendenti, nel corso di una procedura di concordato in bianco, non può essere autorizzata in mancanza di deposito della proposta definitiva.

Vuoi leggere tutti i contenuti?

Attiva la prova gratuita per 15 giorni, oppure abbonati subito per poter
continuare a leggere questo e tanti altri articoli.