Apposizione dei sigilli: nessuna limitazione illegittima al diritto di proprietà

La Redazione
04 Settembre 2014

Il diritto soggettivo del proprietario del bene all'interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può subire limitazioni in ragione della funzione cautelare connessa all'apposizione dei sigilli, che vuole impedire la sottrazione dei beni del fallito nel lasso di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell'inventario.

Il diritto soggettivo del proprietario del bene all'interno del quale si trovano i beni nella disponibilità della procedura può subire limitazioni in ragione della funzione cautelare connessa all'apposizione dei sigilli, che vuole impedire la sottrazione dei beni del fallito nel lasso di tempo compreso tra la dichiarazione di fallimento e la redazione dell'inventario.

L'apposizione dei sigilli da parte della curatela non integra alcuna violazione di legge, pertanto la tutela del diritto soggettivo, limitato dall'apposizione dei sigilli, non può realizzarsi mediante reclamo ex art. 36 l. fall., ma deve proporsi domanda ex art. 103 l. fall., la cui sede di valutazione è l'udienza di accertamento del passivo.

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