Scioglimento dei contratti. La valutazione del Tribunale e l’instaurazione del contradditorio

La Redazione
05 Settembre 2014

Nel concordato preventivo lo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall. può essere valutato solo al momento del deposito del piano concordatario, dato che solo in tale momento è possibile verificare la funzionalità di tale scioglimento rispetto al piano concordatario.

Nel concordato preventivo lo scioglimento dei contratti ex art. 169-bis l. fall. può essere valutato solo al momento del deposito del piano concordatario, dato che solo in tale momento è possibile verificare la funzionalità di tale scioglimento rispetto al piano concordatario.

Nella valutazione circa lo scioglimento dei contratti, il Tribunale deve operare una comparazione tra gli interessi della c.d. controparte in bonis e quelli dei creditori. A tal fine l'instaurazione del contraddittorio consente la rappresentazione di tali interessi, consentendo una valutazione maggiormente approfondita da parte del Tribunale, che nell'ipotesi dell'art. 169-bis l. fall. non svolge una mera funzione certificativa della volontà della società in concordato di sciogliersi dal contratto, ma assolve ad una vera e propria funzione di tutela in merito ad un istituto tanto incisivo come quello dello scioglimento del contratto.

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