Inammissibile la proposta concordataria con rinuncia preventiva al privilegio da parte dei lavoratori

La Redazione
08 Settembre 2014

Non è omologabile la proposta concordataria contenente la rinuncia da parte dei dipendenti del credito di natura privilegiata: in primo luogo, il codice civile sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni che abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabile della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c

Non è omologabile la proposta concordataria contenente la rinuncia da parte dei dipendenti del credito di natura privilegiata: in primo luogo, il codice civile sancisce l'invalidità delle rinunzie e delle transazioni che abbiano ad oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabile della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 c.p.c
In secondo luogo, la disciplina contenuta nell'art. 160 l. fall. non contiene alcuna previsione che consenta di incidere di incidere sulla posizione dei creditori privilegiati.

In sede di proposta concordataria ai creditori garantiti deve assicurarsi l'esatto e tempestivo adempimento dell'obbligazione, non essendovi alcuna disposizione di legge che permetta di incidere sulla posizione dei creditori privilegiati. Nemmeno il fatto che i creditori privilegiati votino favorevolmente ad una simile ristrutturazione dei loro debiti è in grado colmare tale lacuna normativa.

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