Se il soddisfacimento dei creditori è inferiore al 5% la proposta concordataria è inammissibile
23 Settembre 2014
La misura minima di soddisfacimento dei creditori, ai fini dell'ammissibilità di una proposta concordataria, deve configurarsi come un presupposto oggettivo affinché la decisione non risulti totalmente incerta e imprevedibile. Tale misura minima è stata individuata nel 5% del credito vantato: al di sotto di questa misura la consistenza dell'entità del soddisfacimento non è più minimale ma diviene irrisoria in quanto non apprezzabile come pagamento. Il concetto di causa concreta richiede, perché una procedura concordataria sia dichiarata ammissibile, che sia previsto un superamento dello stato di crisi in tempi di realizzazione ragionevolmente contenuti, i quali vengono individuati in tre anni per i concordati liquidatori e in cinque anni per quelli in con continuità aziendale, oltreché un soddisfazione sia pur di consistenza minimale del credito vantato dai creditori. Sono esclusi dal privilegio generale su beni mobili ex art. 2751-bis n. 2 c.c. solo i corrispettivi degli incarichi professionali conclusi in data anteriore al biennio precedente la cessazione del complessivo rapporto e non ha alcuna rilevanza il periodo di tempo trascorso tra la cessazione della prestazione e l'apertura della procedura. |