Preconcordato e autorizzazione al pagamento di una rata del piano di dilazione di un debito tributario

La Redazione
09 Ottobre 2014

La richiesta, presentata dal debitore in concordato con riserva, di pagare una rata del piano di dilazione di un debito tributario per omesso versamento di ritenute alla fonte, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.

La richiesta, presentata dal debitore in concordato con riserva, di pagare una rata del piano di dilazione di un debito tributario per omesso versamento di ritenute alla fonte, può essere autorizzata, ai sensi dell'art. 161, comma 7, l. fall.

L'autorizzazione al compimento dell'atto di straordinaria amministrazione, consistente nel pagamento di crediti pregressi, al di fuori delle ipotesi espressamente previste dal legislatore per le procedure in continuità, deve avvenire nel rispetto dei principi generali e cogenti: il rispetto dell'ordine delle cause legittime di prelazione, il soddisfo dei creditori privilegiati in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni.
In tal senso, il pagamento della rata di un piano di dilazione del debito risponde ai requisiti richiesti dall'art. 161, comma 7, in quanto risponde al requisito dell'urgenza e a quello della vantaggiosità per i creditori, in quanto il pagamento determina un decremento del passivo privilegiato dell'erario e non comporta alcuna lesione dell'ordine delle cause legittime di prelazione.

Sullo stesso argomento, contra, leggi anche:
Tribunale di Modena - 24 febbraio 2014

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