Revoca del concordato per atti in frode e di straordinaria amministrazione senza autorizzazione

La Redazione
20 Ottobre 2014

Possono assumere rilevanza, ai fini del procedimento di revoca del concordato preventivo, ex art. 173 l. fall., comportamenti posti in essere dal debitore prima della presentazione del ricorso.

Possono assumere rilevanza, ai fini del procedimento di revoca del concordato preventivo, ex art. 173 l. fall., comportamenti posti in essere dal debitore prima della presentazione del ricorso. Il criterio per selezionale la rilevanza degli atti in frode dipende dall'impatto che la condotta abbia avuto sulla causazione della crisi e, soprattutto, sull'entità della stessa. Oltre a tali elementi, tuttavia, deve ravvisarsi l'ulteriore presupposto della condotta decettiva posta in essere dal debitore: la condotta del debitore rileva, ex art. 173 l. fall., ove volta ad occultare situazioni di fatto idonee a influire sul giudizio dei creditori.

Il concordato preventivo può essere revocato se il debitore ha compiuto, in violazione dell'art. 161, comma 7, l. fall., atti di straordinaria amministrazione, senza l'autorizzazione del Tribunale, dopo uil deposito del ricorso e fino al decreto ex art. 163 l. fall. Tali comportamenti possono rilevare, ex art. 173 l. fall., anche in quanto pregiudizievoli per i creditori.

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