Concordato: continuità indiretta e modifica dell’atto istitutivo di trust
21 Ottobre 2014
Si deve qualificare “concordato preventivo con continuità aziendale” quello il cui piano prevede “la cessione dell'azienda in esercizio” (cosiddetta “continuità indiretta”), indipendentemente dal fatto che il godimento dell'azienda sia stato concesso a terzi in data anteriore al deposito del ricorso. Il trust costituisce strumento idoneo a vincolare i beni di terzi al buon esito della procedura concordataria, a condizione che l'elevato rischio di revoca dell'atto di dotazione da parte dei creditori del disponente non impedisca al trust di svolgere la sua funzione, cioè di garantire che l'apporto sia mantenuto alla finalità a cui il piano lo destina. L'attribuzione al disponente di un illimitato potere di modificare l'atto istitutivo di trust determina l'irriconoscibilità del trust nell'ordinamento italiano, poiché l'art. 2 della Convenzione de L'Aja richiede che i beni siano posti sotto il controllo del trustee. La modificazione ad nutum dell'atto istitutivo di trust da parte del disponente (con variazione delle finalità originarie e rideterminazione dell'assetto dei beni in trust), la designazione a guardiano dei disponente (individuato anche come beneficiario), la compiacenza del trustee (legato da stretti vincoli di parentela col disponente e a sua volta beneficiario), la pretermissione degli interessi di alcuni beneficiarî costituiscono indizi della mancanza della volontà di istituire un trust e della permanenza del controllo dei beni in capo al disponente, oltre che indici sintomatici di simulazione (sham).
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