Revoca del concordato per sovradimensionamento dell’attivo e prosecuzione dell’attività
24 Ottobre 2014
Il tema dell'effettivo valore dei beni ceduti ai creditori per realizzare la causa del concordato preventivo attiene alla fattibilità economica del piano, come tale sottratta alle valutazioni del tribunale e devoluta a quella dei creditori. Tuttavia, se il commissario ha evidenza di una sovravalutazione dei beni di entità significativa, tale da determinare una prognosi di sicura insoddisfazione dei creditori, e sia in grado di dimostrarla, il tribunale deve tenerne conto, con la conseguente possibilità di procedere alla revoca dell'ammissione, ai sensi dell'art. 173 l. fall.
La prosecuzione dell'attività di gestione ordinaria, da parte dell'impresa che ha presentato una domanda di concordato, è consentita nella fase c.d. preconcordataria, che va dal deposito della domanda in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., al deposito del piano: in tale fase, infatti, non è ancora possibile qualificare il concordato come liquidatorio o in continuità. In questa fase interinale, l'unico presidio effettivo del principio di cui all'art. 2740 c.c. va trovato nell'eventuale natura fraudolenta della prosecuzione dell'attività, e quindi nel possibile inquadramento della gestione nel novero delle condotte sussumibili nell'art. 173 l. fall. e pertanto idonee a determinare l'arresto della procedura.
Non è consentita la prosecuzione dell'attività d'impresa dopo il deposito, da parte della società debitrice, del piano concordatario e, se prosegue oltre a tale momento, può giustificare l'arresto della procedura.
Potrebbe interessarti anche: |