Concordato: modifica della proposta e soddisfacimento non dilazionato dei creditori privilegiati

La Redazione
04 Novembre 2014

I creditori privilegiati devono essere soddisfatti immediatamente, salvi i tempi della liquidazione dei beni gravati da prelazione: le possibilità di un pagamento dilazionato sono state espressamente previste per ipotesi specifiche, quali l'art. 182-ter per i crediti tributari e l'art. 186-bis in caso di continuità aziendale, e devono configurarsi come eccezioni alla regola generale: non può sostenersi che il pagamento dilazionato, ove non espressamente previsto, sia giustificato dalla previsione di una soddisfazione non integrale ex art. 160, comma 2, l. fall.

I creditori privilegiati devono essere soddisfatti immediatamente, salvi i tempi della liquidazione dei beni gravati da prelazione: le possibilità di un pagamento dilazionato sono state espressamente previste per ipotesi specifiche, quali l'art. 182-ter per i crediti tributari e l'art. 186-bis in caso di continuità aziendale, e devono configurarsi come eccezioni alla regola generale: non può sostenersi che il pagamento dilazionato, ove non espressamente previsto, sia giustificato dalla previsione di una soddisfazione non integrale ex art. 160, comma 2, l. fall.

Il debitore che ha presentato una domanda di concordato in bianco, ex art. 161, comma 6, l. fall., ha facoltà di mutare completamente il contenuto della proposta, in ipotesi modificando anche un concordato in continuità in uno liquidatorio, purché tali modifiche siano esercitate nei limiti temporali previsti dall'art. 175 l. fall., sino a quando non siano iniziate le operazioni di voto: deve esservi identità tra la proposta approvata dai creditori e quella omologata dal tribunale.

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