Rapporti tra procedure, ipotesi di abuso del diritto e pagamento dilazionato dei creditori privilegiati
06 Novembre 2014
Se si ritenesse ammissibile una consecuzione tra procedure nel caso di concordato pieno depositato successivamente alla dichiarazione di inammissibilità del concordato in bianco si porrebbe in essere una situazione di abuso del diritto. Il debitore, infatti, godrebbe anche nel caso in cui il termine di cui al sesto comma dell'art. 161 l. fall. sia scaduto e la domanda di concordato in bianco dichiarata inammissibile, degli effetti protettiti riservati dalla legge all'ipotesi in cui la domanda di concordato pieno segue senza soluzione di continuità la proposta di concordato in bianco.
Gli effetti che discendono dalla consecutio con il fallimento non possono estendersi all'ipotesi in cui al concordato in bianco dichiarato inammissibile segua la presentazione di un distinto e autonomo concordato ex art. 160 l. fall.: pertanto il pagamento integrale dei crediti sorti successivamente al concordato in bianco dichiarato inammissibile comporterebbe un'alterazione delle cause legittime di prelazione, di cui agli artt. 2741 c.c. e 160, comma 2, l. fall ,dato che i relativi crediti di natura chirografaria otterrebbero soddisfazione integrale e anticipata rispetto a quelli di natura privilegiata.
L'art. 160 l. fall. non contiene alcuna disposizione che consenta di incidere sulla posizione dei creditori privilegiati non votanti, in quanto il soddisfacimento di questi non dipende dalla positiva esecuzione del piano concordatario ma esclusivamente dalla liquidazione del bene oggetto di garanzia.
La possibilità di avvalersi della moratoria concessa all'art. 186-bis l. fall. viene meno quando è prevista la liquidazione dei beni sui quali sussiste la causa di prelazione.
Nel concordato in continuità non è possibile il pagamento dei creditori privilegiati in un periodo di tempo più ampio rispetto a quello consentito dalla legge, nemmeno se, nella relazione ex art. 160, comma 2, l. fall., l'attestatore certifichi l'impossibilità che in sede di procedura liquidatoria si realizzi un pagamento immediato dei creditori privilegiati e se nella proposta si attribuisca ai creditori privilegiati il diritto di voto quale corrispettivo del mancato pagamento immediato dei creditori privilegiati. |