Preconcordato: ammissibile la facoltà di sospensione dei contratti pendenti, non lo scioglimento

La Redazione
09 Dicembre 2014

In pendenza del termine per la presentazione del piano a seguito della domanda di concordato preventivo depositata ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. “concordato in bianco), non è consentito lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., ma solo la loro sospensione.

In pendenza del termine per la presentazione del piano a seguito della domanda di concordato preventivo depositata ai sensi dell'art. 161, comma 6, l. fall. (c.d. “concordato in bianco), non è consentito lo scioglimento dei contratti in corso di esecuzione ai sensi dell'art. 169-bis l. fall., ma solo la loro sospensione.

I contratti in corso di esecuzione che possono essere sciolti o sospesi ai sensi dell'art. 169-bis l. fall. sono i contratti ineseguiti o non compiutamente eseguiti da entrambi i contraenti, analogamente a quanto disposto dall'art. 72 l. fall.

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