La rinuncia al concordato assorbe il procedimento di revoca e impedisce la richiesta di fallimento

La Redazione
18 Dicembre 2014

Il PM non può richiedere il fallimento se vi è stata rinuncia alla domanda di concordato anche se presentata in un momento successivo all'omologa della stessa, in quanto con la rinuncia alla domanda non viene in essere alcuna ipotesi che legittimi il PM a proporre istanza di fallimento.

Il PM non può richiedere il fallimento se vi è stata rinuncia alla domanda di concordato anche se presentata in un momento successivo all'omologa della stessa, in quanto con la rinuncia alla domanda non viene in essere alcuna ipotesi che legittimi il PM a proporre istanza di fallimento.

Se, prima della rinuncia alla domanda di concordato, era iniziato il procedimento ex art. 173 l. fall. questo viene assorbito dalla rinuncia stessa.

La rinuncia alla domanda di concordato, in un momento successivo all'omologa della stessa, non richiede alcuna accettazione ex art. 306, comma 1, c.p.c. da parte del PM, non essendo configurabile in capo a quest'ultimo alcun interesse alla prosecuzione del processo, ancor più se l'organo pubblico abbia presentato istanza di fallimento non è dato individuare alcun interesse alla prosecuzione della procedura minore.

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